Provvedimenti
Dlgs 33/2013 , Art. 23 - Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione
«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai
dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai
sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241